Il “bonus donne
disoccupate” è un sostegno previsto dall’Inps in favore di tutte quelle donne
disoccupate, di qualsiasi età anagrafica, che sono senza impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi. Obiettivo dell’iniziativa è permettere alle
donne che si trovano in una simile condizione di poter ottenere un sostegno
utile per poter cercare un pronto reinserimento nel mondo del lavoro, con specifico
riferimento alle aree più svantaggiate della Penisola (quelle che,
sostanzialmente, beneficiano dell’ammissibilità ai finanziamenti nell’ambito
dei fondi strutturali UE). Ma come funziona?
L’incentivo
per le donne disoccupate era stato previsto dalla legge
Fornero nella misura tale da riconoscere la riduzione contributiva del 50% dei
contributi dovuti sugli stipendi delle lavoratrici assunte fruendo del
beneficio, intendendo per tali le “donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea”.
Recependo l’indicazione della l. 92/2012 l’Inps dettagliò le istruzioni con la
circolare 111/2013 e un successivo messaggio alla fine dello stesso mese.
l bonus venne
poi sospeso momentaneamente con messaggio n. 6235/2014, nel quale l’Inps aveva
sostanzialmente affermato che a causa del mancato rinnovo della Carta
degli aiuti a finalità regionale, l’incentivo non sarebbe stato più erogato
con decorrenza 1 luglio 2014. Tuttavia, qualche giorno più tardi il messaggio
n. 6319/2014 ha comunicato puntualmente il “ripristino dell’incentivo per
l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.
La presa di
posizione dell’Inps giunse in seguito all’interpello al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che con nota 40/28096 del 25 luglio 2014
ha poi chiarito che “poiché l’incentivo previsto dalle disposizioni citate
costituisce un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile
continuare a considerare utili ai fini della applicazione dell’incentivo le
aree indicate nella Carta, adottata con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum
del 28 novembre 2007 e recepita nella legislazione nazionale con Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all’adozione della
nuova Carta”.
Per poter
fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare una apposita
comunicazione all’Inps, avvalendosi del modulo di istanza online
disponibile presso il Cassetto previdenziale Aziende, nello stesso sito
internet dell’Istituto. La comunicazione dovrà essere presentata prima
dell’invio della denuncia contributiva, ove viene indicata la contribuzione
agevolata.
Entro il
giorno successivo a quello dell’inoltro, i sistemi informativi centrali
effettueranno i controlli formali, attribuendo esito positivo o negativo alla
comunicazione. Successivamente verranno effettuati i controlli sulla effettiva
sussistenza dei presupposti dell’incentivo.
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