La legislazione sociale italiana si
preoccupa di tutelare tutte quelle persone che, a causa della loro patologia,
non possono accedere al mondo del lavoro, oppure possono farlo ma a condizioni
decisamente svantaggiate. Tra gli strumenti principali di protezione di questi
soggetti vi è l’invalidità civile. Perché l’invalidità sia riconosciuta
(con conseguenti benefici) è necessario che ricorrano i presupposti previsti
dalla legge, e cioè: che la malattia venga accertata da un’apposita
commissione; che la patologia risulti essere davvero invalidante. Con questo
articolo vedremo l’elenco delle malattie croniche per la pensione di invalidità.
Indice
L’invalidità civile è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita
quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico,
psichico o intellettivo, della vista o dell’udito
Secondo la legge italiana, è invalido civile chiunque sia
affetto da patologie tali da:
· compromettergli la normale capacità lavorativa, se la persona sia in età da lavoro, cioè tra i diciotto e i sessantacinque anni e sette mesi;
· renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età, se minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni e sette mesi.
I benefici che la legge prevede a favore di chi è dichiarato invalido civile variano a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta. Schematicamente, quindi, possiamo così sintetizzare:
· compromettergli la normale capacità lavorativa, se la persona sia in età da lavoro, cioè tra i diciotto e i sessantacinque anni e sette mesi;
· renderlo incapace di svolgere le attività tipiche della sua età, se minore di diciotto o maggiore di sessantacinque anni e sette mesi.
I benefici che la legge prevede a favore di chi è dichiarato invalido civile variano a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta. Schematicamente, quindi, possiamo così sintetizzare:
1. invalidità pari o superiore al 34% (soglia minima): prestazioni di
carattere socio-assistenziale quali, ad esempio, prestazioni protesiche e
ortopediche;
2. invalidità pari o superiore al 46%: iscrizione al collocamento mirato;
3. invalidità pari o superiore al 50%: congedo straordinario per cure (se
previsto dal Ccnl);
4. invalidità pari o superiore al 67%: esenzione parziale pagamento
ticket per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale.
5. invalidità pari o superiore al 74%: assegno mensile di
assistenza;
6. invalidità pari al 100%: pensione d’inabilità.
L’assegno di invalidità spetta solo a
chi sia dichiarato invalido con una percentuale compresa tra il 74 e il 99%;
inoltre, a differenza dell’indennità di accompagnamento, è necessario anche che
il soggetto versi in uno stato di bisogno economico. La pensione di inabilità,
invece, spetta solamente a chi viene riconosciuta un’invalidità pari al 100%.
Inoltre, la persona
invalida al 100% che sia anche incapace di deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua o che non sia in
grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ha diritto
anche all’indennità di accompagnamento a
prescindere dai requisiti economici (cioè dal reddito).
note
[2] Legge n.
18/1980 del 11.02.1980.
[3] Decreto
Ministeriale del 05.02.1992
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